1 L’Ufficio federale di topografia comunica ai Cantoni interessati le modifiche del tracciato del confine nazionale.
2 Il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale informa l’Ufficio federale di topografia dei danni constatati ai segni di demarcazione del confine nazionale o dei pericoli a cui sono esposti.
1 L’Office fédéral de topographie notifie aux cantons concernés toute modification apportée au tracé de la frontière nationale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.