Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 51 Difesa militare
Droit interne 5 Défense nationale 51 Défense militaire

510.620 Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI)

510.620 Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)

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Art. 48 Organo di coordinamento

1 Per il coordinamento nel settore della geoinformazione della Confederazione è istituito un organo di coordinamento ai sensi dell’articolo 55 della legge del 21 marzo 199727 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

2 L’organo di coordinamento ha i compiti seguenti:

a.
coordinamento delle attività dell’Amministrazione federale;
b.
sviluppo di strategie della Confederazione;
c.
partecipazione allo sviluppo di norme tecniche;
d.
gestione di un centro di competenze;
e.
consulenza a servizi cantonali.

3 Esso ha la facoltà di impartire istruzioni ai servizi della Confederazione.

4 L’organo di coordinamento è composto da almeno un rappresentante di ogni dipartimento, della Cancelleria federale, del settore dei Politecnici federali e dell’Ufficio federale di topografia. Ogni autorità designa autonomamente i propri rappresentanti.

5 L’organo di coordinamento è assegnato amministrativamente all’Ufficio federale di topografia e dispone di un proprio segretariato.

Art. 47

25 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, avec effet au 1er mars 2021 (RO 2021 37).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.