Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 44 Lingue. Arti. Cultura
Droit interne 4 École - Science - Culture 44 Langues. Arts. Culture

446.11

Ordinanza del 3 dicembre 2021 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG)

446.11

Ordonnance du 3 décembre 2021 sur l’encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse, OEEJ)

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Art. 33 Calcolo degli aiuti finanziari

1 Gli aiuti finanziari comprendono:

a.
un forfait di base per partecipante e per giorno intero;
b.
un supplemento, se il corso presenta caratteristiche specifiche (art. 30 cpv. 3 lett. g);
c.
un supplemento, se il corso è impartito in due o più lingue (art. 32 cpv. 1 lett. g).

2 Gli importi massimi del forfait di base e dei supplementi sono fissati nell’allegato 2.

3 Un corso non è computato, se:

a.
la sua durata è inferiore a quella minima stabilita nel contratto relativo agli aiuti finanziari;
b.
vi sono più di 15 partecipanti per responsabile del corso.

Art. 33 Calcul des aides financières

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.