1 Le sentenze originarie svizzere e straniere sono eliminate da VOSTRA non appena i termini previsti per tutte le sentenze originarie concernenti la stessa persona sono scaduti. È fatto salvo il capoverso 5.
2 Si applicano i termini seguenti:
- a.
- le sentenze originarie che prevedono una pena detentiva senza condizionale, o una pena detentiva con la condizionale totale o parziale successivamente revocata, sono eliminate se, oltre alla durata della pena commisurata dal giudice, sono trascorsi:
- 1.
- 25 anni in caso di pena detentiva di cinque o più anni,
- 2.
- 20 anni in caso di pena detentiva da uno a meno di cinque anni,
- 3.
- 15 anni in caso di pena detentiva inferiore a un anno,
- 4.
- 12 anni in caso di privazione della libertà secondo l’articolo 25 DPMin20;
- b.
- i termini di cui alla lettera a sono protratti della durata di una pena detentiva o di una privazione della libertà già iscritte in VOSTRA;
- c.
- indipendentemente dagli altri termini di cui al presente capoverso, le sentenze originarie che prevedono una pena detentiva a vita o nelle quali è stata riconosciuta la colpevolezza dell’autore di uno dei reati di cui alle disposizioni seguenti sono eliminate alla morte dell’interessato:
- 1.
- CP21: articoli 111, 112, 122, 140 numero 4, 182 capoverso 2, 185 numeri 2 e 3, 187 numero 1, 189 capoverso 3, 190, 191, 221 capoverso 2 e 264–264j,
- 2.
- CPM22: articoli 108–114, 115, 116, 121, 132 numero 4, 151c numeri 2 e 3, 153 capoverso 2, 154, 155, 156 numero 1 e 160 capoverso 2;
- d.
- le sentenze originarie che prevedono una pena detentiva con la condizionale totale o parziale successivamente non revocata, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa inflitta a un adulto sono eliminate dopo 15 anni;
- e.
- le sentenze originarie che prevedono una privazione della libertà secondo l’articolo 25 DPMin con la condizionale totale o parziale successivamente non revocata sono eliminate dopo dieci anni;
- f.
- le sentenze originarie nelle quali è stata riconosciuta la colpevolezza dell’autore del reato ma si prescinde dalla punizione sono eliminate dopo 15 anni;
- g.
- le sentenze originarie che prevedono una pena cumulata con una misura stazionaria, una misura stazionaria soltanto o una misura commutata a posteriori in misura stazionaria, nonché le sentenze originarie che hanno dato luogo a una misura stazionaria ordinata a posteriori (art. 65 CP), sono eliminate dopo:
- 1.
- 20 anni in caso di misure secondo gli articoli 59–61 e 64 CP,
- 2.
- 12 anni in caso di collocamento in un istituto chiuso secondo l’articolo 15 capoverso 2 DPMin,
- 3.
- 10 anni in caso di collocamento in un istituto aperto o presso privati secondo l’articolo 15 capoverso 1 DPMin;
- h.
- i termini di cui alla lettera g sono protratti della durata di un resto di pena, indipendentemente dal fatto che questo sia scontato o meno;
- i.
- le sentenze originarie che prevedono unicamente un trattamento ambulatoriale secondo l’articolo 63 CP cumulato con una delle misure di cui alla lettera k, o soltanto un siffatto trattamento ambulatoriale, sono eliminate dopo 15 anni; è fatta salva la lettera g;
- j.
- le sentenze originarie che prevedono un trattamento ambulatoriale secondo l’articolo 14 DPMin sono eliminate dopo otto anni se non è possibile calcolare il termine conformemente alle lettere a–h;
- k.
- le sentenze originarie che prevedono soltanto una cauzione preventiva, un’interdizione di esercitare un’attività secondo l’articolo 67 capoverso 1 CP o l’articolo 50 capoverso 1 CPM, un divieto di condurre o un’esclusione dall’esercito secondo l’articolo 48 CPM sono eliminate dopo 15 anni;
- l.
- se la decisione svizzera di exequatur concernente una sentenza originaria straniera prevede una sanzione più lieve di quella inflitta nella sentenza straniera, per il computo del termine è determinante la sanzione prevista nella decisione svizzera;
- m.
- le sentenze originarie che prevedono un’interdizione di esercitare un’attività secondo l’articolo 67 capoverso 2, 3 o 4 CP, l’articolo 50 capoverso 2, 3 o 4 CPM o l’articolo 16a capoverso 1 DPMin o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, nonché le sentenze originarie che hanno dato luogo a una tale misura ordinata a posteriori sono eliminate dopo 15 anni; se più lunghi, si applicano i termini di cui alle lettere a–l e n;
- n.
- le sentenze originarie che prevedono un’espulsione sono eliminate alla morte dell’interessato; se acquista la cittadinanza svizzera, otto anni dopo la naturalizzazione questi può chiedere al Servizio del casellario giudiziale di eliminare la sentenza originaria secondo i termini di cui alle lettere a–m.
3 I termini di cui al capoverso 2 decorrono:
- a.
- per le sentenze originarie di cui al capoverso 2 lettere a, c–f e k, dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato;
- b.
- per le sentenze originarie di cui al capoverso 2 lettere g, i e j, dal giorno della soppressione della misura ordinata nella sentenza originaria, della liberazione definitiva dalla misura o della rinuncia all’esecuzione della stessa (art. 64 cpv. 3 e 64c cpv. 6 CP); se la misura ordinata nella sentenza originaria è commutata in misura stazionaria, il termine decorre dalla fine dell’ultima misura stazionaria ordinata;
- c.
- per le sentenze originarie di cui al capoverso 2 lettera m prima frase, dal giorno in cui prende fine l’ultima interdizione o l’ultimo divieto.
4 Se una nuova sentenza è pronunciata in seguito a revisione, a nuovo giudizio nell’ambito di una procedura contumaciale o a riapertura del procedimento, il termine decorre come se la nuova sentenza fosse stata pronunciata alla data in cui lo è stata la sentenza annullata.
5 Le sentenze originarie annullate sono eliminate senza indugio. In caso di annullamento in seguito a revisione o a nuovo giudizio nell’ambito di una procedura contumaciale, è ammesso il rinvio alla sentenza annullata se necessario per calcolare il termine di eliminazione della nuova sentenza.