Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 29 Diritto internazionale privato
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 29 Droit international privé

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

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Art. 190

1 Notificato che sia, il lodo è definitivo.

2 Il lodo può essere impugnato soltanto se:

a.
l’arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente;
b.
il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente;
c.
il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni;
d.
è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite;
e.
è incompatibile con l’ordine pubblico.

3 Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione.

4 Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo.153

153 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

Art. 188

Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut rendre des sentences partielles.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.