1 Salvo diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte può chiedere al tribunale arbitrale, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo, di rettificare errori di redazione e di calcolo nel lodo, interpretarne determinate parti o emanare un lodo complementare su pretese che, pur fatte valere nel procedimento arbitrale, non sono state oggetto di trattazione nel lodo. Entro lo stesso termine il tribunale arbitrale può procedere di sua iniziativa a rettifiche, interpretazioni o completamenti.
2 La richiesta non sospende i termini d’impugnazione. Per la parte del lodo rettificata, interpretata o completata decorre un nuovo termine d’impugnazione.
151 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
1 Le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits.
2 Les parties peuvent autoriser le tribunal arbitral à statuer en équité.
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