Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 29 Diritto internazionale privato
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 29 Droit international privé

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

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Art. 190a

1 Una parte può chiedere la revisione di un lodo se:

a.
ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella procedura precedente nonostante abbia usato la dovuta attenzione, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la pronuncia del lodo;
b.
da un procedimento penale risulta che il lodo a lei sfavorevole è stato influenzato da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;
c.
nonostante sia stata usata la dovuta attenzione, un motivo di ricusa ai sensi dell’articolo 180 capoverso 1 lettera c è stato scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento arbitrale e non si dispone di un altro rimedio giuridico.

2 La domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato del lodo, la revisione non può più essere chiesta, salvo nel caso di cui al capoverso 1 lettera b.

154 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

Art. 189

1 La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon la forme convenues par les parties.

2 À défaut d’une telle convention, la sentence est rendue à la majorité ou, à défaut de majorité, par le président seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La signature du président suffit.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.