Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 964k B. Obblighi di diligenza

1 Le imprese istituiscono un sistema di gestione che definisce gli aspetti seguenti:

1.
la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio;
2.
la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile;
3.
un sistema che consenta la tracciabilità nella catena di approvvigionamento.

2 Le imprese individuano e valutano i rischi di effetti negativi nella loro catena di approvvigionamento. Predispongono un piano di gestione dei rischi e adottano misure per far fronte ai rischi rilevati.

3 L’osservanza degli obblighi di diligenza relativi a minerali e metalli è verificata da un perito indipendente.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli ispirandosi a standard internazionali riconosciuti, quali in particolare le Linee guida dell’OCSE.

Art. 964i F. Extension du champ d’application

Le Conseil fédéral peut, dans le cadre d’une procédure harmonisée à l’échelle internationale, décider que les obligations visées aux art. 964d à 964h s’appliquent également aux entreprises actives dans le négoce de matières premières.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.