1 L’autorità federale di alta vigilanza gestisce le banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone iscritti nei registri dei Cantoni. Le banche dati centrali servono a distinguere e localizzare gli enti giuridici e le persone registrati, nonché a collegare tali dati.
2 La registrazione dei dati nella banca dati centrale degli enti giuridici è di competenza dell’autorità federale di alta vigilanza. Quest’ultima provvede affinché i dati pubblici riguardanti gli enti giuridici siano gratuitamente accessibili per la consultazione individuale via Internet.
3 La registrazione dei dati nella banca dati centrale delle persone spetta agli uffici del registro di commercio.
4 La Confederazione è responsabile della sicurezza dei sistemi d’informazione e della legalità del trattamento dei dati.
1 Les offices du registre du commerce relèvent des cantons. Ces derniers sont libres d’instituer un registre supracantonal.
2 La Confédération exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.