Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 795a 2. Richiesta

1 I versamenti suppletivi sono ordinati dai gerenti.

2 Possono essere ordinati soltanto se:

1.
la somma del capitale sociale e delle riserve legali non è più coperta;
2.
senza questi mezzi supplementari la società non può continuare a gestire i suoi affari in modo diligente;
3.
la società necessita di capitale proprio per motivi previsti nello statuto.

3 La dichiarazione di fallimento rende esigibili i versamenti suppletivi non ancora effettuati.

Art. 794 C. Responsabilité des associés

Les dettes de la société ne sont garanties que par l’actif social.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.