Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 735c I. Nella società

Le seguenti retribuzioni di membri attuali ed ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo o di persone loro vicine sono vietate:

1.
le indennità di partenza pattuite per contratto o previste dallo statuto; non sono considerate indennità di partenza le retribuzioni dovute fino alla fine del contratto;
2.
le indennità per un divieto di concorrenza che superano la media delle retribuzioni dei tre ultimi esercizi o quelle per un divieto di concorrenza che non è giustificato dall’uso commerciale;
3.
le retribuzioni non usuali sul mercato per un’attività precedentemente svolta in veste di organo della società;
4.
le indennità d’assunzione che non compensano uno svantaggio finanziario comprovabile;
5.
le retribuzioni anticipate;
6.
le provvigioni per l’assunzione o il trasferimento di imprese o parti d’impresa;
7.
i mutui, i crediti e le prestazioni previdenziali al di fuori della previdenza professionale e le retribuzioni in funzione del risultato i cui principi non sono previsti dallo statuto;
8.
l’attribuzione di titoli di partecipazione, diritti di conversione e di opzione i cui principi non sono previsti nello statuto.

Art. 735a II. Montant complémentaire pour les membres de la direction

1 Lorsque l’assemblée générale vote sur les rémunérations de la direction de manière prospective, les statuts peuvent prévoir un montant complémentaire pour la rémunération des personnes nommées en qualité de nouveau membre de la direction après le vote.

2 Le montant complémentaire ne peut être utilisé que si le montant global décidé par l’assemblée générale pour la rémunération de la direction ne suffit pas pour couvrir la rémunération des nouveaux membres pour la période allant jusqu’à l’assemblée générale suivante.

3 L’assemblée générale ne vote pas sur le montant complémentaire utilisé.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.