1 I diritti sociali inerenti alle azioni il cui acquisto è soggetto agli obblighi di annunciare sono sospesi fintanto che l’azionista non abbia ottemperato a tali obblighi.
2 L’azionista può far valere i diritti patrimoniali inerenti a tali azioni soltanto se ha ottemperato agli obblighi di annunciare.
3 Se l’azionista non ottempera agli obblighi di annunciare entro un mese dall’acquisto dell’azione, i suoi diritti patrimoniali decadono. Se vi ottempera in un secondo tempo, può far valere i diritti patrimoniali sorti a decorrere da tale data.516
4 Il consiglio d’amministrazione provvede affinché nessun azionista eserciti i propri diritti in violazione degli obblighi di annunciare.
515 Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
516 Vedi anche la disp. trans. della mod del 12 dic. 2014 alla fine del presente testo.
514 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, avec effet au 1er mai 2021 (RO 2019 3161; FF 2019 277).
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