1 Il mittente deve indicare esattamente al vetturale l’indirizzo del destinatario e il luogo della consegna, il numero, l’imballaggio, il contenuto e il peso dei colli, il valore degli oggetti preziosi, il termine della consegna e la via da seguire.
2 I danni derivanti dall’omissione o dalla inesattezza di tali indicazioni stanno a carico del mittente.
1 Le voiturier est celui qui se charge d’effectuer le transport des choses moyennant salaire.
2 Les règles du mandat sont applicables au contrat de transport, sauf les dérogations résultant du présent titre.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.