Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

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Art. 406d C. Forma e contenuto

Per la sua validità il contratto necessita della forma scritta e deve contenere i seguenti dati:

1.
il nome e il domicilio delle parti;
2.
il numero e la natura delle prestazioni che il mandatario si obbliga a fornire, nonché l’importo della retribuzione e delle spese risultanti da ogni prestazione, in particolare le spese d’iscrizione;
3.
l’importo massimo del risarcimento che il mandante deve al mandatario qualora quest’ultimo, nell’ambito di una mediazione di o per persone all’estero, ha sostenuto le spese per il viaggio di ritorno (art. 406b);
4.
le modalità di pagamento;
5.250
il diritto del mandante di revocare entro 14 giorni, per scritto e senza indennità, la sua proposta di conclusione del contratto o la sua dichiarazione di accettazione;
6.251
il divieto per il mandatario di accettare un pagamento prima della scadenza del termine di 14 giorni;
7.
il diritto del mandante di disdire in ogni tempo e senza indennità il contratto, fatto salvo il risarcimento per disdetta in tempo inopportuno.

250 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4107; FF 2014 863 2677).

251 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4107; FF 2014 863 2677).

Art. 406c II. Autorisation

1 L’activité à titre professionnel du mandataire est soumise à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité désignée par le droit cantonal lorsqu’elle concerne des personnes venant de l’étranger.

2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution et règle notamment:

a.
les conditions et la durée de l’autorisation;
b.
les sanctions prises contre le mandataire en cas de contravention;
c.
l’obligation du mandataire de garantir les frais du voyage de retour des personnes concernées par le mandat.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.