1 In quanto non siano incompatibili con la natura del vaglia cambiario, sono applicabili ad esso le disposizioni relative alla cambiale e concernenti:
la girata (art. 1001 a 1010);
la scadenza (art. 1023 a 1027);
il pagamento (art. 1028 a 1032);
il regresso per mancato pagamento (art. 1033 a 1047, 1049 a 1051);
il pagamento per intervento (art. 1054, 1058 a 1062);
le copie (art. 1066 e 1067);
le alterazioni (art. 1068);
la prescrizione (art. 1069 a 1071);
l’ammortamento (art. 1072 a 1080);
i giorni festivi, il computo dei termini, l’inammissibilità dei giorni di rispetto, il luogo in cui debbono eseguirsi gli atti relativi alla cambiale e la sottoscrizione (art. 1081 a 1085).
2 Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni concernenti la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario (art. 994 e 1017), la promessa d’interessi (art. 995), le differenze nell’indicazione della somma (art. 996), gli effetti delle firme apposte nelle circostanze previste dall’articolo 997, quelli della firma di persona che agisce senza poteri o eccedendo i suoi poteri (art. 998) e la cambiale in bianco (art. 1000).
3 Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all’avallo (art. 1020 e 1022); se l’avallo nel caso previsto dall’articolo 1021 ultimo capoverso non indica per chi è dato, si reputa dato per l’emittente.
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