1 I veicoli di servizio personali sono immatricolati civilmente e militarmente. In caso di rinuncia alla possibilità di utilizzare privatamente il veicolo di servizio, esso è immatricolato soltanto militarmente.92
2 In servizio di milizia, tutte le corse di servizio sono eseguite con targhe di controllo militari.
3 Le corse private sono consentite unicamente con targhe di controllo cantonali.
4 Le targhe di controllo non possono essere utilizzate come targhe trasferibili per altri veicoli a motore.
92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
1 En plus du détenteur, tous les membres de la famille inscrits à son domicile, compagne ou compagnon compris, sont autorisés à effectuer des déplacements privés selon l’art. 35, al. 2.
2 Les déplacements en vacances et les courses d’auto-école ne sont autorisés qu’en compagnie du détenteur.
89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.