1 La formazione di base degli ufficiali di professione, eccettuati i membri del servi-zio di volo militare, comprende il ciclo di studi di bachelor (con il ciclo di studi di bachelor al PF in scienze politiche per ufficiali di professione) o il corso di diploma (con il Diploma of Advanced Studies ETH in scienze militari) o la Scuola militare dell’Accademia militare del PF di Zurigo secondo l’ordinanza del 6 settembre 201724 concernente l’Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione.25
1bis In casi eccezionali debitamente motivati e in presenza di un bisogno comprovato del datore di lavoro, il capo dell’esercito può derogare alla regola secondo il capoverso 1, a condizione che le formazioni e le attività professionali precedenti nonché l’esperienza militare e il contenuto della formazione di base siano equivalenti.26
2 La formazione di base dei membri del servizio di volo militare è disciplinata nell’ nell’ ordinanza del DDPS del 4 dicembre 200327 concernente i membri del servizio di volo militare (OMSVM).
3 La formazione di base dei sottufficiali di professione consiste nel corso di formazione di base secondo l’ordinanza del DDPS del 7 dicembre 201528 sulla formazione dei sottufficiali di professione dell’esercito (OFSPE).
4 La formazione di base degli ufficiali e dei sottufficiali di professione specialisti nonché dei soldati di professione è orientata ai bisogni e alle funzioni. Essa si svolge durante la durata dell’impiego.
5 La formazione di base per i militari a contratto temporaneo è orientata ai bisogni e alle funzioni. Essa si svolge durante la durata dell’impiego.
6 Eccettuato il caso dei militari a contratto temporaneo, prima dell’ammissione alla formazione di base è concluso un accordo scritto in materia di formazione. Questo contiene, tra l’altro, le disposizioni riguardanti l’obbligo di rimborsare i costi di formazione.
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).
26 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).
1 L’employeur peut exiger le remboursement des frais inhérents à l’instruction de base visée à l’art. 11:
2 Le remboursement est régi par les dispositions de la convention de formation.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.