(art. 75a cpv. 1 OPers)101
1 Il datore di lavoro partecipa ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia sotto forma di rimborsi.102
2 I dipartimenti possono:
100 Introdotto dal n. I dell’O del DFF dell’8 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5967).
101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2020 5399).
102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 844).
103 Abrogata dal n. I dell’O del DFF del 25 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4013).
(art. 72 OPers)
Les départements règlent dans leur domaine le remboursement:
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