Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 8 e 9 capoverso 1 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
in esecuzione degli articoli 11 lettera c e 30 capoverso 1 dell’ordinanza del
25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
ordina:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.