1 La rappresentanza nella procedura di rilascio del visto fra le rappresentanze all’estero degli Stati Schengen è retta dagli articoli 5 paragrafo 4 e 8 del codice dei visti107. Sono fatti salvi accordi bilaterali specifici.
2 D’intesa con il DFGP, il DFAE può concludere con gli Stati Schengen accordi di rappresentanza per la procedura di rilascio del visto. Al riguardo tiene conto degli impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con gli Stati in questione.
107 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c.
1 Le DFAE et le DFJP surveillent l’exécution des dispositions en matière de visas.
2 Le DFJP surveille l’exécution des autres dispositions en matière d’entrée.
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