1 Il DFAE e la SEM sottopongono per parere la domanda di persone che possono pregiudicare la sicurezza e l’ordine pubblici o le relazioni internazionali della Svizzera alle autorità seguenti, segnatamente:
2 Se uno Stato Schengen richiede una consultazione (art. 22 del codice dei visti106), la competente rappresentanza all’estero trasmette la domanda di visto alla SEM. Questa provvede alla trasmissione all’autorità estera competente. La procedura è retta dall’articolo 22 del codice dei visti.
3 Nei casi previsti dagli articoli 31 e 34 del codice dei visti, la SEM informa gli altri Stati Schengen.
106 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 4 lett. c.
1 Les autorités cantonales de migration sont compétentes en matière d’octroi de visas lorsque le séjour est soumis à autorisation cantonale.
2 Elles sont compétentes pour:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.