1 L’intero settore delle scuole e della formazione sottostà alla vigilanza del Cantone.
2 I Comuni gestiscono la scuola di base.
3 In materia scolastica, il Cantone assume in particolare i compiti seguenti:
4 Il Cantone può delegare certi compiti in materia di formazione professionale a imprese private, ad associazioni economiche e professionali o ad altre organizzazioni.
5 Esso agevola la formazione mediante borse di studio e provvedimenti sociali.
18 Accettata nella Landsgemeinde del 3 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF dell’8 giu. 2010 (FF 2010 3839 art. 1 n. 1 1905).
Le canton réglemente la gestion des garderies.
18 Accepté par la Landsgemeinde du 3 mai 2009, en vigueur depuis le 1er août 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 1 1957).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.