1 Il Cantone e i Comuni promuovono la sicurezza sociale e il benessere generale.
2 L’aiuto sociale dello Stato deve rafforzare la responsabilità personale e l’autoaiuto.10
3 Il Cantone esercita la vigilanza sulle opere sociali nei limiti fissati dal diritto federale.
10 Accettato nella Landsgemeinde del 7 mag. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996. Garanzia dell’AF del 16 set. 1996 (FF 1996 IV 749 art. 1 n. 3, I 1101).
Le canton et les communes peuvent compléter les prestations de la Confédération en matière de sécurité sociale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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