Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988

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Art. 24 Costruzioni, strade e acque

1 Il Cantone e i Comuni disciplinano le costruzioni. I bisogni dei disabili sono presi adeguatamente in considerazione.

2 Il Cantone e i Comuni disciplinano la pianificazione, la costruzione e la manutenzione delle strade e dei sentieri.

3 Il Cantone esercita la vigilanza sulle acque conformemente alla legge.

4 Esso emana prescrizioni sulle cose pubbliche, nonché sul loro impiego e sulla loro utilizzazione.

Art. 25

Le canton et les communes garantissent l’ordre et la sécurité publics.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.