Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988

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Art. 116 Consorzi

1 Per eseguire determinati compiti, i Comuni possono istituire consorzi con altri Comuni del Cantone o di altri Cantoni.

2 La convenzione istitutiva del consorzio, lo statuto consortile e le loro modifiche richiedono il consenso dei Comuni coinvolti e l’approvazione del Consiglio di Stato. Per i consorzi intercantonali, il Consiglio di Stato può concedere l’approvazione anche quando sono previste modifiche della convenzione istitutiva e dello statuto consortile decise a maggioranza di voti.111

3 Per importanti motivi, il Consiglio di Stato può istituire consorzi e determinare il contenuto delle relative convenzioni istitutive e degli statuti consortili od obbligare i Comuni ad aderire a un consorzio. Entro 30 giorni, i Comuni coinvolti possono impugnare dinanzi al Gran Consiglio la decisione del Consiglio di Stato.

4 La legge disciplina l’organizzazione dei consorzi e definisce i diritti degli aventi diritto di voto e delle autorità dei Comuni associati.

111 Accettato nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, in vigore dal 2 mag. 2010. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

Art. 117 Collaboration

1 Le canton encourage la collaboration entre les communes.

2 Les communes et les syndicats de communes collaborent avec d’autres communes ou syndicats de communes dans l’accomplissement de toutes les tâches qui sont d’intérêt commun.

3 …111

111 Abrogé par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, avec effet au 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689 art. 1 ch. 3 581).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.