Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che devono essere presentati entro un determinato termine ad un’autorità amministrativa, a un tribunale o ad un istituto di sicurezza sociale, in applicazione della legislazione di uno degli Stati contraenti, sono ricevibili se inoltrati entro lo stesso termine ad un’autorità, a un tribunale o ad un istituto corrispondente dell’altro Stato.
36 Abrogé par l’art. 1 ch. 21 de la première conv. compl. du 9 fév. 1996, approuvée par l’Ass. féd. le 18 sept. 1996 (RS 0.831.109.514.11).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.