(1) Gli istituti, le autorità e i tribunali di uno degli Stati contraenti non possono rifiutare le richieste e gli altri documenti a causa della lingua, se essi sono redatti in una delle lingue ufficiali dell’altro Stato.
(2) Per l’applicazione della presente convenzione, gli istituti, le autorità e i tribunali di ognuno degli Stati contraenti possono corrispondere fra di loro e con le persone interessate o i loro mandatari nelle loro lingue ufficiali, sia direttamente, sia per il tramite degli organismi di collegamento.
Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, un tribunal ou une institution de sécurité sociale, en application de la législation de l’un des Etats contractants, sont recevables s’ils ont été déposés dans le même délai auprès d’une autorité, d’un tribunal ou d’une institution correspondants de l’autre Etat.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.