L’autorità competente di uno degli Stati contraenti interverrà affinché gli assicuratori contro gli infortuni che operano nell’altro Stato possano partecipare alle convenzioni concluse conformemente alla legislazione del primo Stato con le persone e le istituzioni che collaborano all’applicazione di trattamenti terapeutici e di provvedimenti di riabilitazione.
En ce qui concerne l’octroi de prestations de l’assurance-accidents conformément à la législation de l’un des Etats contractants, le territoire de l’autre Etat n’est pas considéré comme territoire étranger.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.