(1) Salvo se diversamente disposto dalla presente Convenzione, i cittadini di uno degli Stati contraenti, i loro familiari e i loro superstiti sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle norme giuridiche dell’altro Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo, dei loro familiari e dei loro superstiti.
(2) Il paragrafo 1 non si applica alle norme giuridiche svizzere concernenti:
(1)
(2) Le par. 1 ne s’applique pas aux dispositions légales suisses relatives:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.