(1) Nessuna disposizione della presente convenzione conferisce il diritto a ricevere una prestazione per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente convenzione.
(2) Per determinare il diritto a prestazioni ai sensi della presente convenzione, occorre altresì prendere in considerazione gli elementi seguenti:
(3) La presente convenzione non si applica ai diritti estinti in seguito al pagamento di un forfait.
(1)
(2)
(3)
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.