1. Qualsiasi Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può far registrare una o più deroghe dalle date di eliminazione progressiva di cui all’allegato A e all’allegato B, in appresso «deroga», mediante notifica scritta al segretariato:
La registrazione deve essere corredata da una dichiarazione che illustri i motivi della richiesta di deroga.
2. Un deroga può essere registrata per una categoria di cui all’allegato A o all’allegato B o per una sottocategoria individuata da qualsiasi Stato o organizzazione regionale di integrazione economica.
3. Le parti che beneficiano di una o più deroghe devono essere identificate in un registro. Il segretariato redige e aggiorna il registro e lo mette a disposizione del pubblico.
4. Il registro contiene:
5. A meno che una parte non indichi nel registro un periodo più breve, tutte le deroghe ai sensi del paragrafo 1 scadono cinque anni dopo la data di eliminazione progressiva di cui all’allegato A o all’allegato B.
6. La conferenza delle parti può, su richiesta di una parte, decidere di prorogare una deroga per cinque anni, a meno che la parte non chieda un periodo più breve. Nel prendere questa decisione, la Conferenza delle parti tiene in debito conto:
Una deroga può essere prorogata soltanto una volta, per prodotto e per data di eliminazione progressiva.
7. In qualsiasi momento una parte può, mediante notifica scritta al segretariato, ritirare una deroga. Il ritiro di una deroga ha effetto a partire dalla data indicata nella notifica.
8. Fatto salvo il paragrafo 1, nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può far registrare una domanda di deroga dopo cinque anni dalla data di eliminazione progressiva di un prodotto o un processo elencato nell’allegato A o B, a meno che una o più parti siano ancora registrate per una deroga per tale prodotto o processo, avendo beneficiato di una proroga ai sensi del paragrafo 6. In tal caso, uno Stato o un’organizzazione regionale di integrazione economica può, entro i termini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per il prodotto o processo in questione far registrare una deroga che scade dieci anni dopo la data di eliminazione progressiva.
9. Nessuna delle parti può ottenere una deroga dopo 10 anni dalla data di eliminazione progressiva per un prodotto o un processo di cui all’allegato A o B.
1. Tout État ou organisation régionale d’intégration économique peut faire enregistrer une ou plusieurs dérogations aux dates d’abandon définitif figurant dans l’Annexe A et l’Annexe B, ci-après dénommée «dérogation», moyennant notification écrite adressée au Secrétariat:
Un tel enregistrement est accompagné d’une déclaration expliquant les raisons pour lesquelles la Partie a besoin de la dérogation.
2. Une dérogation peut être enregistrée soit pour une catégorie figurant à l’Annexe A ou B soit pour une sous-catégorie identifiée par tout État ou organisation régionale d’intégration économique.
Une dérogation ne peut être prorogée qu’une fois par produit par date d’abandon définitif
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.