Salvo espressa indicazione contraria, le definizioni che seguono si applicano a tutte le disposizioni della presente Convenzione:
1. Per «Convenzione di Ginevra» si intende la Convenzione internazionale dell’oppio firmata a Ginevra il 19 febbraio 19257.
2. Per «Droghe» si intendono le droghe seguenti, siano esse parzialmente fabbricate o intieramente raffinate.
3. Per «oppio greggio» si intende il succo coagulato spontaneamente, ottenuto dalle capsule del papavero (Papaver somniferum L.) che abbia subìto solo le manipolazioni necessarie per l’imballaggio ed il trasporto, qualunque sia il suo contenuto in morfina.
Per «oppio medicinale» si intende l’oppio che abbia subìto le preparazioni necessarie per adattarlo all’uso medicinale, sia in polvere o granulato, sia in forma di miscela con materie neutre, secondo le esigenze della farmacopea.
Per «morfina» si intende il principale alcaloide dell’oppio, avente la formola C17H19O3N.
Per «diacetilmorfina» si intende la diacetilmorfina (diamorfina, eroina) avente la formola (C21H23O5N) (C17H17(C2H3O)2O3N).
Per «foglie di coca» si intendono le foglie dell’Erythroxylon coca Lamark, dell’Erythroxylon novo-granatense (Morris) Hieronymus e delle loro varietà, della famiglia delle Eritrossilacee e le foglie di altre specie di questo genere, da cui la cocaina potrebbe essere estratta direttamente od ottenuta per trasformazione chimica.
Per «cocaina» si intende l’etere metilico della benzoilecgonina, deviante a sinistra la luce polarizzata, ([a] D 20° = – 16°4) in una soluzione cloroformica al 20 % avente la formola C17H21O4N.
Per «ecgonina» si intende l’ecgonina, deviante a sinistra la luce polarizzata ([a] D 20° = – 45°6 in soluzione acquosa al 5 %) avente la formola C9H15O3N+H2O e tutti i derivati dell’ecgonina che potessero servire industrialmente a ritrasformarla.
Le «droghe» seguenti sono definite con le loro formole chimiche come segue:
Di‑idroossicodeinone | C18H21O4N | |
Acetildiidrocodeinone o | C20H23O4N (C18H20(C2H3O)O3N) | |
Di‑idromorfina | C17H21O3N | |
N‑ossimorfina | C17H19O4N | |
Tebaina | C19H21O3N | |
Metilmorfina (codeina) | C18H21O3N (C17H18(CH3O)O2N) | |
Etilmorfina | C19H23O3N (C17H18(C2H5O)O2N) | |
Benzilmorfina | C24H25O3N (C17H18(C7H7O)O2N) |
4. Per «fabbricazione» si intende anche la raffinatura.
Per «trasformazione» si intende la trasformazione di una «droga» per via chimica, eccettuata la trasformazione degli alcaloidi nei loro sali.
Allorchè una delle «droghe» è trasformata in un’altra «droga», quest’operazione è considerata come una trasformazione per rapporto alla prima «droga» e come una fabbricazione per rapporto alla seconda.
Per «valutazioni» si intendono le valutazioni fornite in conformità degli art. da 2 a 5 della presente Convenzione e, salvo indicazione contraria del contesto, comprese le valutazioni supplementari.
Il termine «scorte di riserva», nel caso di una droga qualsiasi designa le scorte richieste:
Il termine «scorte di Stato», nel caso di una «droga» qualsiasi, indica le scorte mantenute sotto controllo dello Stato per uso dello Stato, e per far fronte a circostanze eccezionali.
Salvo indicazione contraria del contesto, la parola «esportazione» è considerata come comprendente la riesportazione.
Sauf indication expresse contraire, les définitions ci‑après s’appliquent à toutes les dispositions de la présente convention:
Dihydrooxycodéinone | C18H21O4N | |||
Dihydrocodéinone | C18H21O3N | |||
Dihydromorphinone | C17H19O3N | |||
Acétylodihydrocodéinone ou Acétylodéméthylodihydrothébaïne | C20H23O4N (C18H20(C2H3O)O3N) | |||
Dihydromorphine | C17H21O3N | |||
N‑oxymorphine | C17H19O4N | |||
Thébaïne | C19H21O3N | |||
Méthylmorphine (codéine) | C18H21O3N (C17H18(CH3O)O2N) | |||
Ethylmorphine | C19H23O3N (C17H18(C2H5O)O2N) | |||
Benzylmorphine | C24H25O3N (C17H18(C7H7O)O2N) |
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.