1. Gli esoneri e le limitazioni previsti dalla presente Convenzione sono applicabili a qualsiasi azione contro il vettore per risarcimento di perdite o di danni cagionati a merci costituenti l’oggetto di un contratto di trasporto, indipendentemente se l’azione sia fondata sulla responsabilità contrattuale o su una responsabilità extracontrattuale.
2. Se una siffatta azione è promossa contro un preposto del vettore, quest’ultimo potrà prevalersi degli esoneri e delle limitazioni di responsabilità che il vettore può invocare in virtù della Convenzione.
3. L’ammontare complessivo delle somme addossate al vettore e ai suoi preposti non deve superare in questo caso il limite previsto nella presente Convenzione.
4. Nondimeno, il preposto non può prevalersi delle disposizioni del presente articolo se è provato che il danno risulta da un atto o da un’omissione di detto preposto, avvenuto sia con l’intenzione di provocare un danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che ne sarebbe probabilmente risultato un danno.
10 Introdotto dall’art. 3 del Prot. del 23 feb. 1968, approvato dall’AF il 24 set. 1975, in vigore dal 23 giu. 1977 (RU 1977 1077 1074; FF 1975 I 917).
1 Un transporteur sera libre d’abandonner tout ou partie de ses droits et exonérations ou d’augmenter ses responsabilités et obligations tels que les uns et les autres sont prévus par la présente convention, pourvu que cet abandon ou cette augmentation soit insérée dans le connaissement délivré au chargeur.
2 Aucune disposition de la présente convention ne s’applique aux chartes‑parties; mais si des connaissements sont émis dans le cas d’un navire sous l’empire d’une charte‑partie, ils sont soumis aux termes de la présente convention. Aucune disposition dans ces règles ne sera considérée comme empêchant l’insertion dans un connaissement d’une disposition licite quelconque au sujet d’avaries communes.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.