Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.741.20 Convenzione dell'8 novembre 1968 sulla segnaletica stradale (con All.)

0.741.20 Convention du 8 novembre 1968 sur la signalisation routière (avec annexes)

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Art. 41

1.  Dopo un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Parte contraente potrà proporre uno o più emendamenti alla Convenzione.

Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnato da un esposto dei motivi, sarà inviato al Segretario generale che lo comunicherà a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti avranno la possibilità di fargli sapere, nel termine di dodici mesi dopo la data di tale comunicazione:

a)
se accettano l’emendamento, o
b)
se lo respingono, o
c)
se desiderano che sia convocata una conferenza per esaminarlo.

Il Segretario generale trasmetterà egualmente il testo dell’emendamento proposto a tutti gli altri Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 45 della presente Convenzione.

2.
a) Ogni proposta di emendamento che sarà stata comunicata conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente sarà considerata accettata se, nel termine di dodici mesi sopraindicato, meno del terzo delle Parti contraenti informano il Segretario generale sia che esse respingono l’emendamento, sia che desiderano che sia convocata una conferenza per esaminarlo. Il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti ogni accettazione ed ogni rifiuto dell’emendamento proposto ed ogni richiesta di convocazione di una conferenza. Se il numero totale dei rifiuti o delle richieste ricevuti durante il termine specificato di dodici mesi è inferiore al terzo del numero totale delle Parti contraenti, il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti che l’emendamento entrerà in vigore sei mesi dopo lo scadere del termine di dodici mesi specificato nel paragrafo precedente per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante il termine specificato, hanno respinto l’emendamento o richiesto la convocazione di una conferenza per esaminarlo.
b)
Ogni Parte contraente che, durante il detto termine di dodici mesi, avrà respinto una proposta di emendamento o richiesto la convocazione di una conferenza per esaminarlo, potrà, ad ogni momento dopo lo scadere di tale termine, notificare al Segretario generale che accetta l’emendamento ed il Segretario generale comunicherà tale notifica a tutte le Parti contraenti. L’emendamento entrerà in vigore per le Parti contraenti che avranno notificato la loro accettazione sei mesi dopo che il Segretario generale avrà ricevuto la loro notifica.

3.  Se un emendamento proposto non è stato accettato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e se, nel termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della metà del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario generale che esse respingono l’emendamento proposto e se almeno un terzo del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di dieci, lo informano che esse accettano o che desiderano sia riunita una conferenza per esaminarlo, il Segretario generale convocherà una conferenza allo scopo di esaminare l’emendamento proposto od ogni altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtù del paragrafo 4 del presente articolo.

4.  Se una conferenza è convocata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario generale vi inviterà tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 37 della presente Convenzione. Egli richiederà a tutti gli Stati invitati alla Conferenza di presentargli, al più tardi sei mesi prima della data di apertura, tutte le proposte che essi desiderano siano esaminate dalla detta Conferenza oltre all’emendamento proposto, e comunicherà queste proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della Conferenza, a tutti gli Stati invitati alla Conferenza.

5.
a) Ogni emendamento alla presente Convenzione sarà ritenuto accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati rappresentanti alla Conferenza, purché tale maggioranza raggruppi almeno i due terzi delle Parti contraenti rappresentate alla Conferenza. Il Segretario generale notificherà a tutte le Parti contraenti l’adozione dell’emendamento e questo entrerà in vigore dodici mesi dopo tale notifica per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, durante tale periodo, avranno notificato al Segretario generale che respingono l’emendamento.
b)
Ogni Parte contraente che avrà respinto un emendamento durante il detto periodo di dodici mesi potrà, in ogni momento, notificare al Segretario generale che essa lo accetta, ed il Segretario generale comunicherà tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L’emendamento entrerà in vigore per la Parte contraente che avrà notificato la sua accettazione sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica o alla fine del detto periodo di dodici mesi se tale data è posteriore alla precedente.

6.  Se la proposta di emendamento non è ritenuta accettabile conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, e se le condizioni prescritte al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una conferenza non sono soddisfatte, la proposta di emendamento sarà considerata respinta.

Art. 40

À son entrée en vigueur, la présente Convention abrogera et remplacera dans les relations entre les Parties contractantes la Convention sur l’unification de la signalisation routière ouverte à la signature à Genève le 30 mars 193163, ou le Protocole relatif à la signalisation routière ouvert à la signature à Genève le 19 septembre 1949.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.