1. Le Parti pubblicano senza indugio leggi, regolamenti, decisioni amministrative e giudiziarie d’applicazione generale e procedure, incluse le clausole contrattuali normative e le procedure di impugnazione, relative agli appalti pubblici oggetto del presente capitolo, nelle pubblicazioni appropriate menzionate nell’appendice 2 dell’allegato XIV, compresi i media elettronici ufficialmente designati.
2. Le Parti pubblicano senza indugio e seguendo le stesse modalità ogni modifica di tali misure.
3. Nonostante qualsiasi altra disposizione del presente Accordo, una Parte, inclusi i suoi enti aggiudicatori, non fornisce a un particolare fornitore informazioni che potrebbero pregiudicare la concorrenza leale tra i fornitori.
1.
3. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne fournit pas à un fournisseur particulier des informations susceptibles de porter atteinte à une concurrence équitable entre les fournisseurs.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.