1. Gli enti aggiudicano i loro appalti pubblici mediante procedure di gara libere o con preselezione, conformemente alla loro legislazione nazionale e alle disposizioni del presente capitolo.
2. Gli enti trattano le offerte in modo confidenziale. In particolare, non forniscono informazioni con l’intento di consentire a determinati partecipanti di conformare le proprie offerte al livello di quelle di altri partecipanti.
3. Ai fini del presente capitolo:
2. Les entités traitent les offres confidentiellement. En particulier, elles ne fournissent pas d’information visant à aider des participants particuliers à porter leur offre au niveau des autres participants
3. Aux fins du présent chapitre:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.