1. Gli enti non possono suddividere un mandato o scegliere un altro metodo di valutazione degli appalti con l’intento di eludere l’applicazione del presente capitolo, quando occorre determinare se un appalto pubblico è soggetto alle sue disposizioni e alle condizioni stabilite negli allegati XIII e XIV.
2. Per il calcolo del valore di un appalto, un ente tiene conto di tutte le forme di rimunerazione, inclusi i premi, le tasse, le commissioni e gli interessi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.