1. Le autorità di sicurezza competenti ai fini del presente Accordo sono:
- a.
- per il Consiglio federale svizzero:
Digitalizzazione e cibersicurezza DDPS,
in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS); - b.
- per il Governo della Repubblica di Corea:
Defense Intelligence Agency of the Ministry of National Defense.
2. Ciascuna Parte contraente informa l’altra Parte contraente in merito a qualsiasi modifica concernente la rispettiva autorità di sicurezza competente.
3. Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie per coordinare con l’altra Parte contraente tutti i requisiti e tutte le procedure inerenti all’applicazione del presente Accordo.