(1) Le autorità competenti dell’esecuzione del presente Accordo sono:
(2) Dall’entrata in vigore del presente Accordo, le autorità competenti si scambiano i rispettivi numeri di telefono e le coordinate di contatto e designano, nella misura del possibile, una persona di riferimento che conosca la lingua dell’altra Parte contraente.
(3) Le autorità competenti si notificano reciprocamente e senza indugio ogni modifica alle competenze o alle designazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
(1) Les autorités compétentes pour l
(2) Dès l
(3) Les autorités compétentes se notifient mutuellement et sans délai toute modification de compétences ou de dénomination en lien avec les ch. 1 et 2 du présent article.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.