(1) La Parte contraente richiedente deve dimostrare che:
(2) Se la protezione di un bene culturale non è garantita nel territorio della Parte contraente richiedente a causa di conflitti armati, calamità naturali o altri eventi straordinari che potrebbero minacciare il patrimonio culturale di questa Parte contraente, l’altra Parte contraente può sospendere il rimpatrio del bene fino al momento in cui la sua sicurezza sarà garantita.
(3) Un’azione di rimpatrio promossa in Svizzera si prescrive un (1) anno dopo che le autorità della Parte contraente richiedente sono venute a conoscenza dell’ubicazione e del detentore del bene culturale, ma al più tardi trenta (30) anni dopo l’esportazione illecita; l’azione è esercitata senza pregiudizio per gli altri meccanismi esistenti per il rimpatrio di beni culturali.
(4) Un’azione di rimpatrio promossa in Messico dovrà avvenire entro sei (6) anni da quando la Parte contraente richiedente è venuta a conoscenza dell’ubicazione e del detentore del bene culturale, ma al più tardi entro cinquanta (50) anni dalla data dell’esportazione illecita; l’azione è esercitata senza pregiudizio per gli altri meccanismi esistenti per il rimpatrio di beni culturali.
(1) L’État partie requérant est tenu de prouver:
(2) Si la protection d
(3) Une action en retour intentée en Suisse se prescrit par un (1) an à compter du moment où les autorités de l’État partie requérant ont eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l
(4) Une action en retour intentée au Mexique devra être intentée dans un délai de six (6) ans à compter du moment où l’État partie requérant a eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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