1. Se lo ritengono utile, le Autorità centrali procedono a scambi d’opinione, orali o scritti, sull’applicazione o l’esecuzione del presente Trattato, in modo generale o in un caso particolare.
2. Nei casi in cui non è applicato il presente Trattato, le Autorità centrali si consultano per trovare una soluzione di comune intesa.
Tout refus d’entraide judiciaire total ou partiel doit être motivé.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.