1. Per il tramite della sua Autorità centrale ed entro i limiti del proprio diritto interno, l’autorità di perseguimento penale o l’autorità giudiziaria competente di uno Stato contraente può, senza richiesta preventiva, trasmettere all’Autorità centrale dell’altro Stato contraente informazioni concernenti reati acquisite nell’ambito delle proprie indagini, se ritiene che tale trasmissione possa consentire di:
2. L’autorità che fornisce le informazioni può, conformemente al proprio diritto interno, porre determinate condizioni per l’uso delle informazioni da parte dello Stato destinatario. Tali condizioni devono essere rispettate dallo Stato destinatario.
1. A la demande de l’Etat requis, l’Etat requérant rembourse uniquement les frais et les dépenses suivants, engagés aux fins de l’exécution d’une demande:
2. S’il apparaît que l’exécution de la demande peut entraîner des frais extraordinaires, l’Etat requis en informe l’Etat requérant afin de déterminer les conditions auxquelles l’entraide judiciaire peut être accordée.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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