Diritto internazionale 0.3 Diritto penale - Assistenza giudiziaria 0.35 Assistenza giudiziaria. Estradizione
Droit international 0.3 Droit pénal - Entraide 0.35 Entraide judiciaire. Extradition

0.351.926.3 Trattato del 27 gennaio 2011 di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia

0.351.926.3 Traité du 27 janvier 2011 d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République de Colombie

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Art. 27

1.  La domanda di assistenza giudiziaria indica:

a)
l’autorità che la presenta e, se del caso, l’autorità incaricata del procedimento penale nello Stato richiedente;
b)
l’oggetto e il motivo della domanda;
c)
una descrizione particolareggiata dei mezzi di prova, delle informazioni necessarie o delle misure richiesti;
d)
nella misura del possibile, il nome completo, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e l’indirizzo attuale della persona oggetto del procedimento penale; e
e)
il motivo principale per il quale sono richieste le prove o le informazioni, nonché una breve descrizione dei fatti essenziali (data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato) che danno luogo all’indagine nello Stato richiedente, tranne se si tratta di domande di notifica secondo l’articolo 16.

2.  La domanda contiene inoltre:

a)
in caso di applicazione del diritto estero in vista dell’esecuzione della domanda di assistenza (art. 5 par. 2), il testo delle disposizioni legali applicabili nello Stato richiedente e il motivo della loro applicazione;
b)
in caso di partecipazione di altre persone al procedimento (art. 9), la designazione della persona che assiste all’esecuzione della domanda e il motivo della sua presenza;
c)
il probabile luogo e la descrizione degli oggetti e dei beni provento di un reato o degli strumenti con i quali tale reato è stato commesso (art. 13) o il motivo principale per il quale si presume che tali oggetti e beni si trovino sul territorio dello Stato richiesto;
d)
in caso di notifica di atti procedurali, di decisioni giudiziarie e di citazioni (art. 16 e 17), il nome e l’indirizzo del destinatario;
e)
in caso di citazione di testimoni o periti (art. 17), una dichiarazione attestante che lo Stato richiedente si assume le spese e le indennità e che, se richiesto, versa un anticipo;
f)
in caso di trasferimento di persone detenute (art. 22), il loro nome.

Art. 26 Forme de la demande et voies de transmission

1.  Toute demande d’entraide judiciaire doit être formulée par écrit.

2.  En cas d’urgence, la demande pourra être transmise par télécopie ou toute autre voie acceptée par l’Etat requis. L’original du document devra être envoyé dans un délai de huit jours.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.