- 1.
- a) Ogni Stato contraente al quale si applica il paragrafo 1 dell’articolo Vbis può sostituire il periodo di sette anni previsto al paragrafo 2 dell’articolo V con un periodo di tre anni o un periodo più lungo fissato dalla sua legislazione. Tuttavia, nel caso di una traduzione in una lingua che non sia di uso comune in uno o più Paesi sviluppati, partecipi sia della presente Convenzione o solo della Convenzione del 19524, il periodo di tre anni sarà sostituito con un periodo di un anno.
- b)
- Ogni Stato contraente al quale si applica il paragrafo 1 dell’articolo Vbis può, con l’accordo unanime dei Paesi sviluppati partecipi sia della presente Convenzione che unicamente della Convenzione del 1952 e in cui è comunemente usata la stessa lingua, sostituire, in caso di traduzione in quella lingua il periodo di tre anni previsto alla precedente lettera a) con un altro periodo fissato in conformità a detto accordo e che non potrà comunque essere inferiore a un anno. Tuttavia, la presente disposizione non viene applicata nel caso in cui la lingua in questione sia l’inglese, lo spagnolo o il francese. Sarà fatta notifica di tale accordo al Direttore generale.
- c)
- La licenza potrà essere concessa soltanto se il richiedente, conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato in cui è presentata la richiesta, dimostri di aver chiesto l’autorizzazione del titolare del diritto di traduzione e, con la dovuta diligenza da parte sua, di non aver potuto rintracciare il titolare del diritto o ottenere la sua autorizzazione. Contemporaneamente a tale richiesta il richiedente deve informare sia il Centro internazionale d’informazione sul diritto d’autore creato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, sia qualsiasi centro nazionale o regionale d’informazione indicato come tale in una notifica depositata a tale fine presso il Direttore generale da parte dei Governo dello Stato in cui si ritiene che l’editore eserciti la maggior parte delle sue attività professionali.
- d)
- Qualora il titolare del diritto di traduzione non sia stato rintracciato dal richiedente, quest’ultimo deve inviare per posta aerea, in plico raccomandato, copie della sua richiesta all’editore il cui nome figura sull’opera e ad ogni centro nazionale o regionale d’informazione menzionato alla lettera c). Se l’esistenza di un tale centro non è stata notificata, il richiedente indirizzerà ugualmente una copia al Centro internazionale d’informazione sul diritto d’autore, creato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.
- 2.
- a) La licenza non potrà essere concessa ai sensi del presente articolo prima della scadenza di un ulteriore periodo di sei mesi, nel caso in cui essa possa essere ottenuta alla scadenza di un periodo di tre anni; e di nove mesi, nel caso in cui essa possa essere ottenuta alla scadenza di un periodo di un anno. Il periodo supplementare decorrerà dalla data della richiesta d’autorizzazione di traduzione di cui alla lettera c) del paragrafo 1, o, nel caso in cui l’identità o l’indirizzo dei titolare del diritto di traduzione non sia conosciuto, dalla data dell’invio delle copie della richiesta citate alla lettera d) del paragrafo 1 al fine di ottenere la licenza.
- b)
- La licenza non viene concessa se una traduzione è stata pubblicata dal titolare dei diritto di traduzione o con la sua autorizzazione durante detto periodo di sei o nove mesi.
3. Qualsiasi licenza può essere accordata ai sensi del presente articolo soltanto per uso scolastico, universitario o di ricerca.
- 4.
- a) La licenza non si estende all’esportazione di esemplari ed è valida soltanto per l’edizione all’interno del territorio dello Stato contraente in cui tale licenza è stata chiesta.
- b)
- Ogni esemplare pubblicato in conformità a tale licenza deve contenere menzione, nella lingua appropriata, che l’esemplare viene messo in distribuzione soltanto nello Stato contraente che ha concesso la licenza; se l’opera riporta la menzione indicata nel paragrafo 1 dell’articolo III, gli esemplari così pubblicati devono riportare la stessa menzione.
- c)
- Il divieto di esportazione previsto alla precedente lettera a) non si applica quando un organismo governativo o qualsiasi altro organismo pubblico di uno Stato che ha concesso, conformemente al presente articolo, una licenza al fine di tradurre un’opera in una lingua che non sia l’inglese, lo spagnolo, o il francese, invii esemplari di una traduzione fatta ai sensi di tale licenza a un altro Paese, con la riserva che:
- i)
- i destinatari siano cittadini dello Stato contraente che ha rilasciato la licenza, o organismi che raggruppino tali cittadini;
- ii)
- gli esemplari siano utilizzati esclusivamente a fini scolastici, universitari o di ricerca;
- iii)
- l’invio degli esemplari e la loro successiva distribuzione ai destinatari non rivestano alcun carattere di lucro;
- iv)
- che un accordo, che sarà notificato al Direttore generale da uno dei governi che l’hanno concluso, intervenga fra il Paese al quale gli esemplari sono inviati e lo Stato contraente al fine di permettere la ricezione e la distribuzione o una di queste due operazioni.
5. Disposizioni appropriate saranno adottate a livello nazionale per assicurare che:
- a)
- la licenza comporti un equo compenso conforme al livello di quelli normalmente versati in caso di licenze liberamente negoziate fra gli interessi nei due Paesi in questione;
- b)
- il compenso sia pagato e trasmesso. Qualora esista una regolamentazione nazionale in materia di divise, l’autorità competente compirà ogni sforzo, ricorrendo ai meccanismi internazionali, per assicurare la trasmissione del compenso in moneta internazionalmente convertibile o nel suo equivalente.
6. Qualsiasi licenza accordata da uno Stato contraente in virtù del presente articolo scade se una traduzione dell’opera nella stessa lingua e, sostanzialmente, con lo stesso contenuto dell’edizione per la quale è stata concessa la licenza viene pubblicata in detto Stato dal titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione, a un prezzo analogo a quello in uso nello stesso Stato per opere similari. Gli esemplari già pubblicati prima della scadenza della licenza potranno continuare ad essere messi in circolazione fino al loro esaurimento.
7. Per le opere composte principalmente di illustrazioni, può essere concessa la licenza per la traduzione del testo e per la riproduzione delle illustrazioni soltanto se sono soddisfatte anche le condizioni dell’articolo Vquater .
- 8.
- a) La licenza per tradurre un’opera protetta dalla presente Convenzione, pubblicata per le stampe o in altre forme analoghe di riproduzione, può anche essere concessa a un organismo di radiodiffusione con sede sul territorio di uno Stato contraente al quale si applica il paragrafo 1 dell’articolo Vbis a seguito di richiesta fatta in tale Stato da detto organismo, e alle seguenti condizioni:
- i)
- la traduzione deve essere fatta su un esemplare prodotto e acquisito conformemente alle leggi dello Stato contraente;
- ii)
- la traduzione deve essere utilizzata soltanto per trasmissioni destinate esclusivamente all’insegnamento o alla diffusione di informazioni a carattere scientifico destinate agli esperti di una specifica professione;
- iii)
- la traduzione deve essere utilizzata esclusivamente per i fini elencati nel precedente numero ii) mediante radiodiffusione legalmente fatta a beneficio di destinatari sul territorio dello Stato contraente, ivi incluse registrazioni sonore o visive realizzate lecitamente ed esclusivamente per tale radiodiffusione;
- iv)
- le registrazioni sonore o visive della traduzione possono essere oggetto di scambi soltanto fra organismi di radiodiffusione con sede sociale sul territorio dello Stato contraente che ha concesso la licenza;
- v)
- nessuna utilizzazione della traduzione deve avere carattere di lucro.
- b)
- A condizione che tutti i criteri e tutte le condizioni elencate alla lettera a) siano rispettate, può essere concessa la licenza anche ad un organismo di radiodiffusione per la traduzione di testi incorporati o integrati a fissazioni audiovisive fatte e pubblicate al solo fine di essere utilizzate ad uso scolastico ed universitario.
- c)
- Salve le lettere a) e b), le altre disposizioni del presente articolo sono applicabili alla concessione e all’esercizio della licenza.
9. Salve le disposizioni del presente articolo, ogni licenza concessa ai sensi del presente articolo sarà regolata dalle disposizioni dell’articolo V e continuerà a essere regolata dalle disposizioni dell’articolo V e da quelle del presente articolo, anche dopo il periodo di sette anni previsto al paragrafo 2 dell’articolo V. Tuttavia, alla scadenza di tale periodo, il titolare della licenza potrà chiedere che quest’ultima venga sostituita da una licenza regolata esclusivamente dall’articolo V.