Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi
Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords

0.192.110.978.47 Protocollo del 1o dicembre 1981 sui privilegi e le immunità dell'organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite

0.192.110.978.47 Protocole du 1er décembre 1981 sur les privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites

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Art. 7 Membri del personale

1)  I membri del personale beneficeranno dei seguenti privilegi ed immunità:

a)
l’immunità da procedimenti giudiziari, anche dopo che essi non siano più al servizio dell’Organizzazione, per quanto concerne gli atti, ivi incluse le parole pronunciate o scritte, da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunità non si applicherà tuttavia nel caso di un’infrazione al Codice stradale commessa da parte di un membro del personale, o nel caso di un danno causato da un’autovettura o da altri mezzi di trasporto di sua proprietà o da lui condotti;
b)
l’esenzione, assieme ai membri delle loro famiglie facenti parte dei loro rispettivi nuclei familiari, da ogni obbligo di servizio nazionale, ivi incluso il servizio militare;
c)
l’inviolabilità per tutti i documenti ufficiali relativi all’esercizio delle loro funzioni nell’ambito delle attività ufficiali dell’Organizzazione;
d)
l’esenzione, assieme ai membri delle loro famiglie facenti parte dei rispettivi nuclei familiari, dalle restrizioni relative all’immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;
e)
lo stesso trattamento, relativamente al controllo valutario e dei cambi, che viene accordato ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative;
f)
assieme ai membri delle loro famiglie facenti parte dei rispettivi nuclei familiari, le stesse facilitazioni per il rimpatrio, in caso di crisi internazionale, che vengono accordate ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative;
g)
il diritto di importare in esenzione doganale il loro mobilio e i loro effetti personali, ivi inclusa un’autovettura, al momento in cui essi assumeranno le funzioni nello Stato interessato e il diritto ad esportarli in esenzione doganale al termine delle loro funzioni in quello Stato; in entrambi i casi, conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato interessato. Tuttavia, tranne che in conformità di tali leggi e regolamenti, i beni che sono stati esentati in base al presente comma non saranno trasferiti, noleggiati o prestati in maniera permanente o temporanea, né venduti.

2)  Gli stipendi e gli emolumenti pagati dall’Organizzazione ai membri del personale saranno esenti dall’imposta sul reddito, a partire dalla data in cui nei confronti di tali membri del personale l’Organizzazione applicherà un’imposta sui loro stipendi a suo proprio beneficio. Le Parti al Protocollo potranno tenere conto di tali stipendi ed emolumenti allo scopo di valutare l’ammontare delle imposte da applicare al reddito proveniente da altre fonti. Alle Parti al Protocollo non viene richiesto di accordare l’esenzione dall’imposta sul reddito relativamente a pensioni e rendite pagate ad ex-membri del personale.

3)  A condizione che i membri del personale siano assicurati in base ad un regime di sicurezza sociale dall’Organizzazione, quest’ultima e i membri del suo personale saranno esentati da ogni contributo obbligatorio a regimi nazionali di sicurezza sociale. Tale esenzione non preclude una partecipazione volontaria ad un regime nazionale di sicurezza sociale, conformemente alla legislazione della Parte al Protocollo interessata, né obbliga una Parte al Protocollo ad effettuare pagamenti di prestazioni in base a regimi di sicurezza sociale a membri del personale che sono esentati ai sensi delle disposizioni del presente paragrafo.

4)  Le Parti al Protocollo non saranno obbligate ad accordare ai loro cittadini o residenti permanenti i privilegi e le immunità di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del paragrafo 1.

Art. 8 Le Directeur

1)  Outre les privilèges et immunités accordés aux membres du personnel à l’art. 7, le Directeur:

a)
jouit de l’immunité d’arrestation et de détention;
b)
jouit de l’immunité de juridiction et d’exécution civiles et administratives accordées aux agents diplomatiques, sauf en cas de dommages causés par un véhicule automobile ou autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui;
c)
jouit de l’immunité totale de juridiction pénale, sauf dans le cas d’une infraction aux règles de la circulation mettant en cause un véhicule automobile ou autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui, sous réserve des dispositions de l’al. a) ci-dessus.

2)  Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d’accorder les immunités visées au présent article à leurs ressortissants ou aux personnes résidant à titre permanent sur leur territoire.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.