1) I membri del personale beneficeranno dei seguenti privilegi ed immunità:
2) Gli stipendi e gli emolumenti pagati dall’Organizzazione ai membri del personale saranno esenti dall’imposta sul reddito, a partire dalla data in cui nei confronti di tali membri del personale l’Organizzazione applicherà un’imposta sui loro stipendi a suo proprio beneficio. Le Parti al Protocollo potranno tenere conto di tali stipendi ed emolumenti allo scopo di valutare l’ammontare delle imposte da applicare al reddito proveniente da altre fonti. Alle Parti al Protocollo non viene richiesto di accordare l’esenzione dall’imposta sul reddito relativamente a pensioni e rendite pagate ad ex-membri del personale.
3) A condizione che i membri del personale siano assicurati in base ad un regime di sicurezza sociale dall’Organizzazione, quest’ultima e i membri del suo personale saranno esentati da ogni contributo obbligatorio a regimi nazionali di sicurezza sociale. Tale esenzione non preclude una partecipazione volontaria ad un regime nazionale di sicurezza sociale, conformemente alla legislazione della Parte al Protocollo interessata, né obbliga una Parte al Protocollo ad effettuare pagamenti di prestazioni in base a regimi di sicurezza sociale a membri del personale che sono esentati ai sensi delle disposizioni del presente paragrafo.
4) Le Parti al Protocollo non saranno obbligate ad accordare ai loro cittadini o residenti permanenti i privilegi e le immunità di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del paragrafo 1.
1) Outre les privilèges et immunités accordés aux membres du personnel à l’art. 7, le Directeur:
2) Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d’accorder les immunités visées au présent article à leurs ressortissants ou aux personnes résidant à titre permanent sur leur territoire.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.