1 Le società di intermediazione mobiliare secondo la LIsFi e i partecipanti ammessi a una sede di negoziazione7 registrano gli ordini e le transazioni che devono essere registrati ai sensi dell’articolo 74 OIsFi e dell’articolo 36 OInFi in un giornale, indipendentemente dal fatto che i valori mobiliari o i derivati siano negoziati o meno in una sede di negoziazione. Il giornale può anche essere suddiviso in più giornali parziali. 8
2 Per quanto riguarda gli ordini ricevuti, nel giornale devono essere registrate:
3 Per quanto riguarda le transazioni effettuate, nel giornale devono essere registrati:
4 Indipendentemente dal fatto che siano soggetti o meno all’obbligo di comunicazione secondo il capitolo 2, gli ordini ricevuti e le transazioni effettuate devono di principio essere registrati in forma standardizzata, cosicché possano essere fornite alla FINMA, se essa le richiede, informazioni complete e tempestive.
7 Poiché i partecipanti sono precipuamente persone giuridiche, si rinuncia al pari trattamento linguistico.
8 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327).
1 Securities firms under FinIA and participants7 admitted to a trading venue record the orders and transactions which must be recorded under Article 74 FinIO and Article 36 FinMIO in a ledger, regardless of whether or not the securities or derivatives are traded on a trading venue. The ledger may also be divided into journals.8
2 The following shall be recorded in the ledger for all received orders:
3 The following shall be recorded in the ledger for completed transactions:
4 The received orders and completed transactions, regardless of whether they are subject to the reporting duty outlined in Chapter 2, shall be recorded in a standardised format, so that the information can be delivered to FINMA promptly and in its entirety on request.
7 As most participants are legal entities, gender-neutral terminology is not used in this text.
8 Amended by Annex No 5 of the FINMA O of 4 Nov. 2020 on Financial Institutions, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 5327).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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