Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)

958.11 Ordinance of 25 November 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO)

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Art. 86 Operazioni non considerate

(art. 94 cpv. 4 e 97 cpv. 2 LInFi)26

1 Se sono state concluse prima dell’assoggettamento all’obbligo di compensazione, le operazioni con controparti che secondo l’articolo 98 capoverso 2 o 99 capoverso 2 LInFi sottostanno a tale obbligo non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale.

2 Le operazioni in derivati con controparti che hanno sede o domicilio in Svizzera ai quali non si applicano le disposizioni relative al commercio di derivati non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale.

3 Le operazioni in derivati a cui partecipa l’emittente di un titolo di credito coperto o il soggetto giuridico di un aggregato di copertura per i titoli di credito coperti non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a.
l’operazione in derivati serve esclusivamente a coprire i rischi di tasso o di cambio per l’aggregato di copertura che derivano dal titolo di credito coperto;
b.
l’operazione in derivati non cessa in caso di apertura di una procedura di risanamento o di fallimento nei confronti dell’emittente del titolo di credito coperto o del soggetto giuridico dell’aggregato di copertura;
c.
la controparte dell’emittente del titolo di credito coperto o del soggetto giuridico dell’aggregato di copertura ha almeno lo stesso rango dei creditori dei titoli di credito coperti; sono fatti salvi i casi in cui:
1.
la controparte è la parte inadempiente o interessata, o
2.
la controparte rinuncia alla parità di rango;
d.
le altre operazioni in derivati concluse nel quadro del «netting set» sono collegate all’aggregato di copertura;
e.
la quota di garanzia dell’aggregato di copertura ammonta almeno al 102 per cento.27

26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).

27 Introdotto dal n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).

Art. 86 Transactions not covered

(Art. 94 para. 4 and 97 para. 2 FinMIA)26

1 Transactions with counterparties that are subject to the clearing duty for the first time in accordance with Article 98 paragraph 2 or Article 99 paragraph 2 FinMIA do not need to be cleared through a central counterparty if they were concluded prior to subjection to the clearing duty.

2 Derivatives transactions with counterparties which have their registered office or domicile in Switzerland to which the derivatives trading provisions do not apply do not have to be cleared through a central counterparty.

3 Derivatives transactions in which a covered bond issuer or a legal entity of a cover pool for covered bonds is involved do not have to be cleared via a central counterparty if the following prerequisites are met:

a.
The derivatives transaction serves the sole purpose of hedging interest rate or currency risks arising from the covered bond for the cover pool.
b.
The derivatives transaction is not terminated in the event of restructuring or bankruptcy proceedings brought against the covered bond issuer or the legal entity of the cover pool.
c.
The counterparty of the covered bond issuer or of the legal entity of the cover pool is at least pari passu with the covered bond creditors, except in cases where:
1.
the counterparty is the defaulting or affected party; or
2.
the counterparty renounces pari passu status.
d.
The other derivatives transactions entered into as part of the netting set are linked to the cover pool.
e.
The cover pool's collateral ratio is at least 102%.27

26 Amended by No I of the O of 5 July 2017, in force since 1 Aug. 2017 (AS 2017 3715).

27 Inserted by No I of the O of 5 July 2017, in force since 1 Aug. 2017 (AS 2017 3715).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.