(art. 94 cpv. 4 e 97 cpv. 2 LInFi)26
1 Se sono state concluse prima dell’assoggettamento all’obbligo di compensazione, le operazioni con controparti che secondo l’articolo 98 capoverso 2 o 99 capoverso 2 LInFi sottostanno a tale obbligo non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale.
2 Le operazioni in derivati con controparti che hanno sede o domicilio in Svizzera ai quali non si applicano le disposizioni relative al commercio di derivati non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale.
3 Le operazioni in derivati a cui partecipa l’emittente di un titolo di credito coperto o il soggetto giuridico di un aggregato di copertura per i titoli di credito coperti non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
27 Introdotto dal n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).
(Art. 94 para. 4 and 97 para. 2 FinMIA)26
1 Transactions with counterparties that are subject to the clearing duty for the first time in accordance with Article 98 paragraph 2 or Article 99 paragraph 2 FinMIA do not need to be cleared through a central counterparty if they were concluded prior to subjection to the clearing duty.
2 Derivatives transactions with counterparties which have their registered office or domicile in Switzerland to which the derivatives trading provisions do not apply do not have to be cleared through a central counterparty.
3 Derivatives transactions in which a covered bond issuer or a legal entity of a cover pool for covered bonds is involved do not have to be cleared via a central counterparty if the following prerequisites are met:
26 Amended by No I of the O of 5 July 2017, in force since 1 Aug. 2017 (AS 2017 3715).
27 Inserted by No I of the O of 5 July 2017, in force since 1 Aug. 2017 (AS 2017 3715).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.