(art. 95 LInFi)
1 La FINMA riconosce come equivalente il diritto estero se gli obblighi relativi al commercio di derivati e le disposizioni sulla vigilanza sono paragonabili a quelle svizzere nei loro effetti sostanziali.
2 Questa condizione è soddisfatta in riferimento a:
3 Una controparte svizzera può adempiere i propri obblighi relativi al commercio di derivati con un’altra controparte svizzera secondo un diritto di vigilanza estero riconosciuto dalla FINMA, se vi è un nesso materiale tra l’operazione in derivati o una controparte e tale diritto. La mera scelta del diritto applicabile non crea un nesso materiale.
(Art. 95 FinMIA)
1 FINMA shall recognise foreign law as equivalent if the duties that apply for derivatives trading and the provisions on supervision are comparable with the Swiss equivalent in their material impact.
2 This condition is met with respect to the:
3 A Swiss counterparty can fulfil its derivatives trading duties with another Swiss counterparty under foreign supervisory legislation recognised by FINMA if the derivatives transaction in question or a counterparty to this transaction has an objective connection with this legislation. The simply choice of law does not create an objective connection.
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