(art. 94 cpv. 2 LInFi)
1 Le operazioni in derivati con le seguenti controparti sono soggette all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 104 LInFi ma non agli altri obblighi relativi al commercio di derivati:
2 Le operazioni in derivati con banche centrali estere e con enti di cui al capoverso 1 lettera e possono essere esonerate dall’obbligo di comunicazione se è concessa la reciprocità.
3 Il DFF pubblica un elenco degli enti esteri a cui si applica il capoverso 2.
(Art. 94 para. 2 FinMIA)
1 Derivatives with the following counterparties are subject to the reporting duty set out in Article 104 FinMIA, but not to the other derivatives trading duties:
2 Derivatives transactions with foreign central banks and with the bodies listed under paragraph 1 letter e may be exempted from the reporting duty provided reciprocity is granted.
3 The FDF shall publish a list of the foreign bodies covered by paragraph 2.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.