(art. 89 LInFi)
1 Sono istruzioni impartite da partecipanti segnatamente le istruzioni che:
2 A partire dal momento di cui all’articolo 62 capoverso 4 lettera a LInFi e all’articolo 66 capoverso 2 lettera a della presente ordinanza, un ordine di pagamento o di trasferimento non può essere revocato da un partecipante a tale sistema né da un terzo.
(Art. 89 FinMIA)
1 The orders of participants include in particular instructions that:
2 A payment or transfer order may not be revoked either by a participant in the system or by a third party from the time set out in Article 62 paragraph 4 letter a FinMIA and Article 66 paragraph 2 letter a of this Ordinance.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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